"Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose"
Con questa frase, duemila anni fa, l'imperatore romano Ottaviano Augusto sintetizzava pienamente l'essenza dei concetti che oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza. È infatti certo che non è possibile pianificare tutto nei minimi particolari poiché "l'evento", per quanto sia prevedibile, al momento del suo accadere si presenta con aspetti sempre differenti e porta con sé problemi ogni volta diversi. Il metodo "Augustus" sul quale si basa la pianificazione comunale, nasce da un bisogno di "unitarietà" negli indirizzi di pianificazione e dalla esigenza di poter disporre di uno "strumento" adeguato che preveda la possibilità da parte della prima Istituzione a cui la legge delega gli interventi di protezione civile – il Comune -, di anteporre agli eventi una "barriera" adeguatamente proporzionata ed una risposta di tipo modulare. Infatti un Piano di protezione civile si può definire come "Il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di protezione civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio". Le parole chiave che devono rappresentare sempre il "fine" a cui tendere in fase di pianificazione, sono semplicità e flessibilità.
L'evento calamitoso che si manifesta è valutato in base alla gravità ed all’estensione territoriale e determina le risorse necessarie a fronteggiare l’emergenza e le competenze gestionali degli interventi. Attraverso la programmazione e la pianificazione coordinata con la presenza di una struttura di protezione civile, ogni entità territoriale (Comune, Provincia, Regione) deve essere in grado di provvedere autonomamente almeno alla prima gestione dell’emergenza. Ad ogni livello la responsabilità della gestione dell’emergenza può essere autonoma e condotta con le forze disponibili in campo.
L'Ordinanza è un provvedimento straordinario di urgenza per attuare in modo tempestivo gli interventi di emergenza richiesti e per evitare situazioni di pericolo o maggiore danno a persone e a cose. Può essere disposta dal Presidente del Consiglio; dal Presidente della giunta Regionale; dal Prefetto e dal Sindaco.
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